Italian Court dismisses appeal for procedural non-compliance with filing rules under Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed directly with the appellate judge rather than the registry of the lower court. The appellant failed to adhere to the formal requirements set forth in Articles 582 and 583 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the request de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582, 583, 591, 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal not filed with the registry of the court that issued the contested decision, nor sent to it, but directly to the appellate judge, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAa o avviso a udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame non è stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, né è stato ivi spedito, ma è stato inoltrato direttamente a questa Corte, giudice della impugnazione, in violazione delle forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. peri. Esso risulta pertanto inammissibile, a norma dell'art. 591; comma 1, lett. 4), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3763 del 17/11/1999, dep. 2000, Falsino, Rv. 216834- 01; Sez. 5, n. 6496 del 21/04/1993, Di Mai°, Rv. 194304-01), e la relativa declaratoria può essere adottata de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue alla pronuncia d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc sco Ce tofanti Enrico Giuseppe Sandrini