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Ordinanza — n. 31125/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentence reduction under art. 599-bis c.p.p. are inadmissible as they exceed statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for a new trial or sentence reduction based on the acceptance of a settlement agreement. The court ruled that only specific procedural defects regarding the settlement's formation are admissible, excluding challenges to the final penalty amount.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against sentence reduction under this provision are limited to defects in the formation of the party's will, prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling, excluding challenges to the penalty determination itself.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. concordato in appello limiti del ricorso vizio di motivazione determinazione della pena inammissibilità de plano spese processuali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
art. 599-bis c.p
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERELLI ANGELO nato a VASTO il 07/11/1969 BEVILACQUA ROCCO nato a MILANO il 24/05/1971 BEVILACQUA CARMINE nato a VASTO il 03/03/1970 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO--chert-e-c~e-a414a-pa rti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ridotto la pena nei confronti CERELLI Angelo, BEVILACQUA Rocco e BEVILACQUA Carmine in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno per il reato di tentato furto in abitazione. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori.

1. Il ricorso di Cerelli Angelo e Bevilacqua Rocco si articola in un unico motivo con cui si lamenta vizio di motivazione al fatto che la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di dover accogliere il concordato.

2. Il ricorso di Bevilacqua Carmine lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

D'altra parte una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008; in proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). I ricorsi, pertanto, ed in quanto proposti al di fuori dei limiti suindicati, devono essere dichiarati de plano inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il