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Ordinanza — n. 31123/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against late appeal due to strict 45-day deadline under Art. 585 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ruling that the 45-day deadline under Article 585 of the Code of Criminal Procedure is mandatory. The appellant argued for a 90-day limit based on Article 544, but the court confirmed the shorter statutory period applies even when the judge grants the maximum time. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 544, comma 3 c.p.p.: The appeal period is strictly forty-five days, regardless of whether the trial judge grants the maximum ninety-day extension.

Parole chiave

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Code of Criminal Procedure appeal deadline manifest unfoundedness procedural inadmissibility statutory time limit Corte di Cassazione tardiness of appeal deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p.
Art. 544, comma 3 c.p.p.
a) c.p.p., il termine per proporre appello nel caso previsto dall'art. 544, comma 3 c.p.p. - anche qualora il giudice si sia dato il termine massimo di novanta giorni - è di quarantacinque giorni.
art. 591 c.p
Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 c.p.p.
art. 585 c.p
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p.
art. 544, comma 3 c.p
a) c.p.p., il termine per proporre appello nel caso previsto dall'art. 544, comma 3 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ROCCO nato a REGGIO CALABRIA il 09/02/1970 avverso l'ordinanza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Milano dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato SANTORO Rocco in quanto tardivo Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 c.p.p. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p. in quanto il ricorrente riteneva che il termine per il deposito della sentenza fosse di novanta giorni e non di quarantacinque. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto in palese contrasto con il dato normativo. Secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 1, lett.

a) c.p.p., il termine per proporre appello nel caso previsto dall'art. 544, comma 3 c.p.p. - anche qualora il giudice si sia dato il termine massimo di novanta giorni - è di quarantacinque giorni. Corretta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Presidente Dr Edua