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Sentenza — n. 31122/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for fraud bankruptcy as crime expired under prior prescription law due to first instance date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Milan Court of Appeal's judgment convicting Umberto Pila for fraudulent bankruptcy without remittal. The defendant argued the crime expired under the old prescription law because the first instance occurred in 2010, while the appellate court applied the new law. The Court ruled that the first instance date, not the appeal, determines which prescription regime applies, confirming the crime had expired in May 2019.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 3 L. 251/2005; Art. 157 comma 3 c.p.: The date of the first instance judgment determines the applicability of the prescription regime, preventing retroactive application of more favorable laws if the first instance preceded the legislative change.

Parole chiave

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prescription law fraudulent bankruptcy first instance date retroactive application criminal extinction bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 3 della L. 251/2005
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, al procedimento in esame si applica la nuova normativa sulla prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 10, comma 3 della L.
Art. 157 comma 3 del codice penale
278058, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui alil'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011
251/2005 nell'interpretazione datane da Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud.
Sez. 6, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019
Inoltre, deve tenersi conto di quanto affermato da Sez. 6, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILA UMBERTO nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/09/1968 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di appello - pronunciata a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione - che aveva condannato l'imputato PILA Umberto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a seguito di ulteriore sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. co .

L. Fall. ed ha ribadito il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità sulla recidiva infraquinquennale. Di conseguenza, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione e in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari. Nel resto ha confermato la sentenza impugnata. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 2, 157 e 161 c.p., in quanto il reato risulta essere stato commesso in data 13 maggio 2004 e, dunque, la Corte avrebbe dovuto applicare la normativa previgente in materia di prescrizione - in vigore fino al 7 dicembre 2005 - secondo la quale il reato si sarebbe prescritto in data 13 maggio 2019, vale a dire prima della sentenza di appello.

Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni che di seguito si espongono. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, al procedimento in esame si applica la nuova normativa sulla prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 10, comma 3 della L. 251/2005 nell'interpretazione datane da Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012) Rv. 252012) in cui si è affermato che ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

Nel caso in esame la sentenza di primo grado è del 21.12.2010 e, pertanto, non è ostativa all'applicazione della normativa più favorevole. Inoltre, deve tenersi conto di quanto affermato da Sez. 6, Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Ud. (dep. 17/12/2019) Rv. 278058, secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui alil'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.

Alla luce di quanto su esposto, il reato risulta prescritto in data 13 maggio 2019. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estenso