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Ordinanza — n. 31120/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31120/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Irrera inadmissible, rejecting his claims regarding the credibility of the victim and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of leniency, but the court found these grounds generic and lacking in specific factual detail. Consequently, the court ruled that appellate review cannot substitute the lower court's factual assessment or re-examine discretionary sentencing decisions without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic legal violations or requests for a re-evaluation of facts without specific grounds are inadmissible, as the assessment of evidence and the discretion regarding mitigating circumstances are exclusive powers of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds factual re-evaluation generic mitigating circumstances appellate review limits discretionary sentencing risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno pregiudizio irreparabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRRERA PAOLO nato a MESSINA il 03/08/1955 avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato IRRERA Paolo alla pena di mesi due di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della p.c. per il reato di cui agli artt. 81, 56 e 610 c.p. commesso nei confronti di Di Gregorio Patrizia.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa costituita parte civile. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico nonché totalmente versato in fatto. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Anche il secondo motivo è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM à Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presiden