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Ordinanza — n. 31119/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and factual re-evaluation by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31119/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and an attempt to re-evaluate factual findings. The appellant argued for reduced sentences and dismissed the fraud charge, but failed to cite specific elements supporting these claims as required by law. The court ruled that appellate courts cannot re-weigh evidence or substitute their own factual assessment for that of the lower judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism with supporting elements; generic complaints or requests for a new factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual re-evaluation appellate review cassation procedure censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017
Come costantemente affermato da questo Supremo Collegio, il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare e di bancarotta fraudolenta patrimoniale decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud.
Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014
Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud.
Sez. 5, Sentenza n. 48739 del 14/10/2014
263244; Sez. 5, Sentenza n. 48739 del 14/10/2014 Ud.
Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 20/01/2014
Per quanto riguarda, invece, i reati di calunnia il termine prescrizionale sarebbe spirato in data successiva alla sentenza di appello (rispettivamente il 31.7.2019 e il 19.9.2020) e l'inammissibilità del ricorso ne ne preclude la rilevazione in questa sede (Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 20/01/2014 Ud.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOPPOLO GIUSEPPE nato a MELICUCCO il 20/11/196:7 avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato IOPPOLO Giuseppe per due fatti di bancarotta fraudolenta (capi A e B) e per il reato di calunnia (capo C), ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni sette, confermando nel resto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando sette motivi.

1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, avendo la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di una condotta distrattiva nei confronti della omonima ditta individuale, ponendo a fondamento l'erroneo dato informativo costituito dal fatto che a ciò sarebbe stata preordinatamente costituita.

2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale di cui al capo A), in quanto risulterebbe accertato che la contabilità fosse gestita esclusivamente dalla Sig.ra Mancini Roberta e che, di conseguenza, sarebbe indimostrato anche l'elemento psicologico del reato.

3. Con il terzo motivo lamenta violazione della legge processuale in relazione al mancato accoglimento della richiesta di escussione di testi fondamentali, limitata dalla corte territoriale senza congrua motivazione.

4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C) in quanto non sarebbe stato provato il reato di calunnia.

5. Con il quinto ed il sesto lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di bancarotta per intervenuta prescrizione.

6. Con il settimo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto generici. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.2.1 II secondo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.1 II quarto motivo è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. 3.1 II quinto ed il sesto motivo sono manifestamente infondati. Come costantemente affermato da questo Supremo Collegio, il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare e di bancarotta fraudolenta patrimoniale decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017) Rv. 271114;

Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263244; Sez. 5, Sentenza n. 48739 del 14/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261299). Pertanto, i reati di bancarotta di cui ai capi A) e B) si prescriveranno in data 18.12.2022. Per quanto riguarda, invece, i reati di calunnia il termine prescrizionale sarebbe spirato in data successiva alla sentenza di appello (rispettivamente il 31.7.2019 e il 19.9.2020) e l'inammissibilità del ricorso ne ne preclude la rilevazione in questa sede (Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 20/01/2014 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 259205). 4.1 Anche il settimo motivo è inammissibile.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere es