Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31118/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31118/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZIALI EMANUELE nato a LOVERE il 07/12/1975 avverso la sentenza del 28/10/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; gt. IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato PIZIALI Emanuele per il reato di bancarotta fraudolenta, gli ha concesso l'attenuante di cui all'art. 219, ult. co . L.F., riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione e confermando nel resto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 585, comma 4 c.p; Sentenza — n. 31118/2021 — snpen · Corte di Cassazione: IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato PIZIALI Emanuele per il reato di bancarotta fraudolenta, gli ha concesso l'attenuante di cui all'art. 219, ult. co . L.F., riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione e confermando nel resto.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta reato economico messa in circolazione di monete false irregolarità finanziarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 585, comma 4 c.p
In data 15.03.2021 la difesa ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZIALI EMANUELE nato a LOVERE il 07/12/1975 avverso la sentenza del 28/10/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; gt. IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato PIZIALI Emanuele per il reato di bancarotta fraudolenta, gli ha concesso l'attenuante di cui all'art. 219, ult. co . L.F., riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione e confermando nel resto.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artit. 157 e 161 c.p., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione. In data 15.03.2021 la difesa ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4 c.p.p. con cui lamenta la mancata rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222/2018. Il ricorso è fondato quanto alla doglianza relativa alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari e, quindi, è possibile rilevare la prescrizione intervenuta il 9 gennaio 2015.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Edu