Cassation appeal dismissed for generic grounds and excessive penalty review barred by judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal due to lack of subjective intent and excessive sentencing, but failed to specify the exact elements of the decision under attack. The court ruled that vague grievances violate procedural requirements and that sentencing discretion precludes cassation review of penalty congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The cassation appeal must specify the exact elements of the decision under attack; grievances regarding the congruity of the penalty are inadmissible as they fall within the discretion of the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLENI CARLO nato a BRIVIO il 12/05/1964 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato MAZZOLENI Carlo alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di calunnia, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, con la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla p.c. in euro 1000,00, confermando nel resto.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in punto di penale responsabilità del ricorrente. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il secondo motivo è altrettanto inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiam alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presid