Ordinanza — n. 31115/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENGA LEK nato il 17/03/1972 PRENGA KASTRIOT nato il 07/04/1977 KACELI ARJAN nato il 27/11/1985 avverso la sentenza del 19/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato per KACELI Arjan la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B), per PRENGA Lek ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), D), E) ed F), per PRENGA Kastriot ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi D), E) ed F).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENGA LEK nato il 17/03/1972 PRENGA KASTRIOT nato il 07/04/1977 KACELI ARJAN nato il 27/11/1985 avverso la sentenza del 19/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato per KACELI Arjan la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B), per PRENGA Lek ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), D), E) ed F), per PRENGA Kastriot ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi D), E) ed F).
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENGA LEK nato il 17/03/1972 PRENGA KASTRIOT nato il 07/04/1977 KACELI ARJAN nato il 27/11/1985 avverso la sentenza del 19/07/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato per KACELI Arjan la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B), per PRENGA Lek ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), D), E) ed F), per PRENGA Kastriot ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi D), E) ed F).
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa costituita parte civile. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il P esidente Dr. E