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Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Lanza Donatella si articola in un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputata. Il ricorso di Caribba Rosa lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA DONATELLA nato a ROMA il 15/02/1967 CARIBBA ROSA nato il 24/02/1953 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIavviso alle orti udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ridotto la pena n& confronti di LANZA Donatella e CARIBBA Rosa ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 c.p.. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso le imputate tramite i rispettivi difensori.

Parole chiave

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concorso materiale di reati aggravamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA DONATELLA nato a ROMA il 15/02/1967 CARIBBA ROSA nato il 24/02/1953 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BARIavviso alle orti udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ridotto la pena n& confronti di LANZA Donatella e CARIBBA Rosa ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4 c.p.. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso le imputate tramite i rispettivi difensori.

1. Il ricorso di Lanza Donatella si articola in un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputata.

2. Il ricorso di Caribba Rosa lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). D'altra parte una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008; in proposito, infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). I ricorsi, pertanto, ed in quanto proposti al di fuori dei limiti suindicati, devono essere dichiarati de plano inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il P