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Ordinanza — n. 31113/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and missing signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two separate appeals against a conviction for theft and fraud inadmissible. The first appeal was rejected for being generic and failing to cite specific factual elements supporting the grievances, violating procedural requirements. The second appeal was dismissed because it lacked the required signature of the defense attorney. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: Appeals must specify the grounds of complaint with reference to specific elements of the decision; appeals lacking the signature of the defense attorney are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds missing signature specificity requirement court costs ritiro della querela penale desistenza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECELASHVILI DAVID nato il 05/05/1974 avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato CECELASHVILI David alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, n.2 c.p.. Avverso il provvedimento sono stati proposti due distinti ricorsi.

1. Il primo ricorso, sottoscritto personalmente dall'imputato, lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato contestato ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

2. Il secondo ricorso, proposto per il tramite del difensore, lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.1 Il ricorso del difensore è inammissibile in quanto mancante della firma del difensore stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore residente Dr Eduardo de Gregori D E. P 5 = T A T A IN 12aria