Sentenza — n. 31112/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GERARDO nato a SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO il 10/09/1955 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato SORRENTINO Gerardo alla pena di mesi due di reclusione per il reato di diffamazione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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Generato dall'IASentenza — n. 31112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GERARDO nato a SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO il 10/09/1955 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato SORRENTINO Gerardo alla pena di mesi due di reclusione per il reato di diffamazione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste e la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla prescrizione. Secondo quanto correttamente affermato dal ricorrente il reato, commesso in data 25/05/2010 risulta estinto prima della sentenza di appello. Nel resto, il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Edu do de Greg rio Dr.ss essichelli