Ordinanza — n. 31111/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULE' SALVATORE nato a CAMPOREALE il 14/02/1969 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato MULÈ Salvatore alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 516,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 c.p., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31111/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) c.p.p. in relazione all'art.192 c.p.p., per la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'utilizzo di un apparecchio sottoposto a validazione periodica di taratura. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULE' SALVATORE nato a CAMPOREALE il 14/02/1969 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato MULÈ Salvatore alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 516,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 c.p., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
d) c.p.p. in relazione all'art.192 c.p.p., per la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'utilizzo di un apparecchio sottoposto a validazione periodica di taratura. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod, proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Inoltre, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente