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Ordinanza — n. 31110/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements in four grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31110/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised four grounds, including challenges to the credibility of the victim and the classification of the crime as 'useless falsehood,' but failed to specify the exact factual elements underlying these criticisms. The court ruled that the appeal violated Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are generic and fail to indicate the specific factual elements supporting the criticism, thereby preventing the judge from identifying the precise points of review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds Article 581 c.p.p. Article 606 c.p.p. lack of factual elements procedural requirements supervisory power falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
art. 49 c.p
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 c.p.
art. 43 c.p
Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 43 c.p..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a SALERNO il 18/09/1963 avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato RUSSO Pasquale alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di falso ideologico, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando quattro motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49 c.p. in materia di c.d. falso inutile in quanto incapace di conseguire uno scopo antigiuridico. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in quanto la responsabilità del ricorrente sarebbe fondata su un'arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in totale assenza di elementi forniti di rilevante spessore probatorio.

Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 43 c.p.. Il ricorso è inammissibile. Il primo, il terzo ed il quarto motivo sono generici. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente si limita, infatti, a riportare massime giurisprudenziali in materia di attendibilità della persona offesa, non confrontandosi minimamente con la motivazione della sentenza in cui si dà atto che dalle fotografie risulta che i mezzi erano rimasti nella stessa posizione in cui il sinistro si era verificato e, dunque, perfettamente in linea con il racconto della p.o..

Altrettanto incensurabile è la motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento (pag. 5 sentenza di appello). Il secondo motivo è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare spe ificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr