Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks prohibited re-evaluation of facts by supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant sought a re-evaluation of the factual evidence, a power reserved exclusively for the trial court. The appellant argued that the lower court erred in finding the subjective element of the crime, but failed to address the lower court's explicit reasoning on this point. Consequently, the court ruled that such a challenge constitutes an impermissible attempt to review the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual findings or a different assessment of evidence, as the evaluation of facts is the exclusive prerogative of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHI FRANCO RENZO nato a ACQUI TERME il 27/08/1942 avverso la sentenza del 11/10/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice dell'appello, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bracciano, ha condannato BORGHI FRANCO RENZO alla pena di euro 516 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento della costituita parte civile, per la ritenuta violazione delle norme di cui all'art. 582 c.p. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore, lamentando, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 582 c.p., sostenendo che la condotta dell'agente non possa essere considerata idonea ad integrare il delitto di lesioni dolose contestato, per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in tale sede. La censura aspira infatti ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Inoltre, il giudice del gravame, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come si evince chiaramente a pag. 5 della sentenza di secondo grado. Il ricorrente non si è minimamente confrontato con questa parte della motivazione, chiedendo altresì a questa Corte di legittimità un sindacato sul merito, precluso in tale sede.
Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Grego io Dott. a M ria