Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31108/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and mere complaints on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31108/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ettore Carta inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for specific crimes but failed to provide specific grounds for the appeal. The court ruled that the arguments were merely complaints on facts without specific correlation to the contested decision, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on mere complaints regarding facts or lacks specificity, as it must not simply reiterate reasons already discussed and rejected by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of specificity mere complaints facts procedural requirements cassation review risarcimento per atto illecito reati contro l'onore risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 192 c.p
Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ETTORE nato a ARDARA il 08/08/1961 A 'A; avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLOrS-EZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato CARTA ETTORE alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 4, 61, n. 1 e 610 c.p. uniti dal vincolo della continuazione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso in cassazione tramite difensore, articolando tre motivi. Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. in relazione alle discrepanze sostenute dalla difesa tra la versione dei fatti riferita dalla persona offesa e quella riferita dalle persone informate sui fatti. Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione per contrasto tra ciò che emerge dagli atti processuali e la motivazione. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché costruito in base a mere doglianze in punto di fatto e per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, ripropongono le stesse ragioni già adeguatamente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore I