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Ordinanza — n. 31107/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31107/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31107/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso si articola in cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta la violazione di legge. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso lamenta la carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 1.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta l'eccessività della pena irrogata ed in ogni caso la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio applicato. 1.4. Con il quarto motivo si invoca l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 444 c.p; Ordinanza — n. 31107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta la violazione di legge. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso lamenta la carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 1.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta l'eccessività della pena irrogata ed in ogni caso la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio applicato. 1.4. Con il quarto motivo si invoca l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Con il secondo motivo del ricorso lamenta la carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERAMO BRYAN ANTONIO nato il 19/03/1993 avverso la sentenza del 04/03/2019 del TRIBUNALE di VERONAE5tÓnreSCratte-rerrt4t) udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa nei confronti di D'ERAMO BRYAN ANTONIO per la ritenuta violazione delle norme di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 nn. 2 e 4 c.p. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite difensore di fiducia.

1. Il ricorso si articola in cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta la violazione di legge. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso lamenta la carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 1.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta l'eccessività della pena irrogata ed in ogni caso la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio applicato. 1.4. Con il quarto motivo si invoca l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato.

Il ricorso è da considerarsi inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta in modo assai generico mancanza di motivazione in punto di responsabilità, ovvero in merito al trattamento sanzionatorio irrogato ed alla qualificazione giuridica del fatto di reato senza tuttavia argomentare in nessun modo le proprie doglianze, rendendo dunque i motivi del ricorso manifestamente infondati ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gre orio Dott.