Italian Court dismisses appeals against theft convictions for lack of legal grounds and specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared two separate appeals filed by two women defendants inadmissible. The first appeal was rejected because it relied on a legal ground not permitted in cassation proceedings regarding the aggravating circumstance of dexterity. The second appeal was dismissed for being generic and repetitive, failing to provide specific arguments distinct from those already evaluated by the lower court. Consequently, the original convictions for theft were upheld, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 4 c.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals in cassation must cite specific legal grounds permitted by law; generic or repetitive arguments that merely restate merits already decided are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 HADZOVIC CEMILA nato a ALBANO LAZIALE il 26/06/1982 ct c il" avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con la quale si condannavano HUSOVIC SEN4DA e HADZOVIC CEMILA, rispettivamente, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, ed alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, per la ritenuta violazione delle norme di cui agli artt. 61, n. 5, 110, 624, 625 n.4 c.p. Avverso il provvedimento le imputate hanno proposto due separati ricorsi, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
1. Con riferimento al primo ricorso HADZOVIC CEMI1A, tramite il proprio difensore, ha lamentato con un unico motivo l'erronea applicazione di una norma di legge, in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 c.p., stante l'assenza della contestata destrezza nella condotta posta in essere dall'imputata.
2. HUSOVIC SENEDA, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso articolando tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione di legge penale in merito alla valutazione degli elementi di penale responsabilità effettuata dal Giudice di prime cure, erronea, secondo il ricorrente, poiché basata sulla ricostruzione del tutto soggettiva fornita dalla persona offesa nell'atto di denuncia querela. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'erronea motivazione della sentenza impugnata in merito alla contestazione dell'aggravante della destrezza nel furto, ai sensi dell'art. 625, n. 4 c. p. 2.3.
Con il terzo motivo del ricorso si censura l'erronea applicazione della legge penale in merito all'istituto del concorso di persone nel reato, non sussistendo, secondo la difesa, elementi per poter addivenire ad una condanna a titolo di concorso nel caso di specie. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Il primo ricorso è inammissibile perché costruito su un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità: il profilo di censura attinente alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza appare infatti adeguatamente vagliato e motivazione dal giudice di merito, il quale con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicato le ragioni del suo convincimento, sostenendo che essa può a ben vedere essere riscontrata nella strategia adottata dalle imputate che ha consentito di distrarre la persona offesa.
In tal senso giova richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in forza del quale, è esclusa l'applicabilità dell'aggravante in questione nei casi di momentanea assenza di colui che deve controllare la res, "è riconosciuta la destrezza per l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzare gli effetti" (Cass. pen. Sez. Un., 27.04.2017, n. 34090). Il secondo ricorso dovrà considerarsi inammissibile,. poiché parimenti generico e ripetitivo di censure che, nella sostanza, ripropongono gli stessi profili giuridici già ritenuti infondati dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nello specifico, avendo già avuto modo di sostenere la correttezza della motivazione del Giudice di merito in merito alla sussistenza dell'aggravante contestata, si condivide pienamente altresì la decisione in merito alla attendibilità della persona offesa, la quale fornisce un racconto coerente e scevro da qualsivoglia illazione e deduzione ed in merito alla sussistenza dell'ipotesi di concorso di persone nel reato, dal momento che non si potrebbe sostenere la realizzazione del delitto contestato senza l'apporto materiale e collaborativo della HUSOVIC, senza la cui condotta non si sarebbe generata la distrazione della persona offesa e non si sarebbe perpetrato il furto.
Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Ed t ua do De