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Ordinanza — n. 31105/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31105/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements supporting his claim of legal error. The appellant argued that tampering with an electricity meter could not constitute a preparatory act for theft, but his complaint was overly generic and lacked specific references to the contested reasoning. The court ruled that such vague submissions violate the requirement to identify precise grounds for review, preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 56 c.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are not specific and do not indicate the factual elements underlying the alleged violation of law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds for cassation Art. 581 c.p.p. specificity of complaints preparatory act for theft electricity meter tampering factual elements requirement sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente un'evidente violazione dell'art. 56 c.p., potendo dunque al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 56 c.p
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente un'evidente violazione dell'art. 56 c.p., potendo dunque al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESE SALVATORE nato a MESSINA il 29/05/1985 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina con la quale si condannava l'imputato CALARESE Salvatore alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per la ritenuta violazione delle norme di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p. Avverso il provvedimento proponeva ricorso l'imputato, tramite difensore, lamentando, con un unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 c.p., ritenendo nello specifico che la manomissione dei sigilli del contatore di energia elettrica non potesse integrare una condotta prodromica alla sottrazione del bene.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, non tenendo conto delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. L'inammissibilità deriva dall'assenza di specificità e dall'estrema genericità dei motivi, non essendo possibile infatti formulare un ricorso con cui si deduce, anche solo apparentemente, una violazione di legge, con il fine di portare il giudice di legittimità ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, trasformando in tal modo il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente un'evidente violazione dell'art. 56 c.p., potendo dunque al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. Si ricordi infatti che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in_ favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo De Gregorio D