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Ordinanza — n. 31104/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements supporting their legal complaint. Although the lower court had dismissed the aggravated theft charge due to prescription while upholding the conviction for attempted theft, the appellant's single ground of appeal did not identify the specific facts underlying the alleged error regarding Article 625 of the Penal Code. The court ruled that without these essential details, the appellate judge could not exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally void under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the legal complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility specificity requirement factual elements Code of Criminal Procedure supervisory power prescription defense aggravated theft reato mancato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Inoltre, si ricordi altresì che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINCHEDDA GIOVANNI nato a SASSARI il 15/08/1989 t, 4 1,t avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO 4E—Z.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Cassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di MANINCHEDDA GIOVANNI in ordine al reato a lui ascritto al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando la condanna ad anni uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato di cui al capo A).

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, si ricordi altresì che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. r +DEPOSITATA -- Deciso il 21.04.2021