Sentenza — n. 31103/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACQUARONE ANTONELLO nato a IMPERIA il 30/12/1964 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma delle sentenze emesse dal Gip presso il Tribunale di Imperia, ha, ex art. 599 bis c.p.p., ridotto la pena inflitta ad ACQUARONE Antonello ad anni quattro e mesi nove di reclusione, confermando nel resto le sentenze emesse nei tre giudizi di primo grado riuniti in appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p, artt. 599 bis c.p, art. 599 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p., ridotto la pena inflitta ad ACQUARONE Antonello ad anni quattro e mesi nove di reclusione, confermando nel resto le sentenze emesse nei tre giudizi di primo grado riuniti in appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACQUARONE ANTONELLO nato a IMPERIA il 30/12/1964 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma delle sentenze emesse dal Gip presso il Tribunale di Imperia, ha, ex art. 599 bis c.p.p., ridotto la pena inflitta ad ACQUARONE Antonello ad anni quattro e mesi nove di reclusione, confermando nel resto le sentenze emesse nei tre giudizi di primo grado riuniti in appello.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l'imputato, tramite difensori di fiducia, lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 599 bis c.p.p., 216 e 223 L.F. e in relazione agli artt. 3, 4, 41, 27, 117 Cost. e 8 e 1, prot. 1 della Cedu; nonché l'avvenuta prescrizione in merito al reato di cui all'art. 218 L. F. Il ricorso è fondato relativamente alla doglianza inerente la determinazione delle pene accessorie fallimentari, che non hanno formato oggetto della pena concordata, essendo escluso il punto dal novero dei motivi rinunziati.
E' deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ez. 6, Sentenza n. 29898 del 10/01/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276228. Per altro verso si è ritenuto in tema di pene accessorie che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Sez. 5 - , Sentenza n. 11940 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278806 - 01 Nel caso di specie, il giudice di appello, in accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni quattro e mesi nove di reclusione, senza occuparsi della rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, essendo state applicate nella misura fissa prevista dalla legge fallimentare prima della sentenza della Corte Costituzionale 222/2018 La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
La doglianza relativa alla prescrizione del reato di cui al capo 3 del procedimento 2247/2015 appare formulata con motivo generico e perplesso poiché la stessa difesa dubita del compimento del termine prescrizionale,di cui neppure indica la data, e dà atto della presenza di periodi di sospensione verificatisi nel corso dei giudizi di merito; per altro verso solo genericamente afferma che la recidiva contestata non sarebbe stata applicata impedendo ogni possibile controllo sul tema suscitato. Pertanto nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, rinviando sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il