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Ordinanza — n. 31102/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are missing and facts contradict established theft jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31102/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued against the conviction for theft, claiming they lacked control over the stolen items, but the court found their complaints too generic and legally unfounded. The court ruled that the appeal failed to provide specific grounds distinct from those already rejected by the lower courts and contradicted established legal principles regarding the definition of consummated theft.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 600, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, merely repeating reasons already rejected by the court of appeal, or if the arguments are manifestly unfounded and in conflict with established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of grounds manifestly unfounded theft consummated court costs Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 600, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERENDUA FEHIM nato il 18/09/1957 PERENDIA FIKRETA nato il 01/02/1959 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova confermata la sentenza del tribunale di Genova con la quale si condannavano PERENDIJA FEHIM e PERENDIJA FIKRETA alla pena di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 4 e 8 bis c.p. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite difensore, articolato in cinque motivi.

1. Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56 e 624 c.p. non avendo ottenuto gli imputati alcuna autonoma disponibilità della cosa, né avendo conseguito il possesso di essa.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale relativamente agi artt. 99 e 624 c.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

3. Con il terzo motivo esclusivamente la ricorrente PERENDIJA FIKRETA lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 69, 99, 133, 624 e 625 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

4. Con il quarto motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, 133, 56, 624 e 625 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

5. Con il quinto motivo esclusivamente la ricorrente PERENDIJA FIKRETA lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163 e ss. c.p. e . manifesta illogicità della motivazione sul punto. ,1...),,...-u 1 „Il-ricorso- è- inammissibil.e4 / Le doglianze formulate dagli imputati sono aspecifiche, poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Inoltre, il ricorso è da ritenersi altresì articolato su motivi manifestamente infondati poiché prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nello specifico e con riferimento al primo motivo del ricorso, è ormai orientamento consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che il discrimen tra furto tentato e consumato va ravvisato nella circostanza che l'imputato consegua, anche per un breve lasso di tempo, la piena disponibilità del bene sottratto: elemento che non viene meno nel caso di specie per il fatto che i due imputati siano stati inseguiti e poi bloccati dalla polizia giudiziaria, non venendo meno alcuna autonoma disponibilità della refurtiva.

Va rilevato inoltre che il Giudice di merito, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto e applicato la recidiva in quanto correttamente contestata, in quanto il modus operandi adottato dagli imputati nella realizzazione delle condotte illecite dimostra una sostanziale e sistematica dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio. LI ricorsa, pertanto, deve essere dichiaratetinammissibile edAricorrenteLcondannatt al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibRee il- ricorse( e condanna ikric:orrent9cal pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere