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Sentenza — n. 31100/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATARESE TERESA nato a NAPOLI il 12/10/1960 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Benevento in data 08.11.2016 con la quale applicava la pena di mesi sei di reclusione nei confronti dell'imputata MATARESE TERESA per il reato di cui all'art. 217, comma 2 L.F. 267/1942.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Benevento in data 08.11.2016 con la quale applicava la pena di mesi sei di reclusione nei confronti dell'imputata MATARESE TERESA per il reato di cui all'art. 217, comma 2 L.F. 267/1942.

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta responsabilità dell'amministratore compenso del curatore fallimentare ufficiale dei fallimenti irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATARESE TERESA nato a NAPOLI il 12/10/1960 avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Benevento in data 08.11.2016 con la quale applicava la pena di mesi sei di reclusione nei confronti dell'imputata MATARESE TERESA per il reato di cui all'art. 217, comma 2 L.F. 267/1942.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore, lamentando, col primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 217, comma 2 L.F., e, col secondo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 219, comma 3, L.F. per ciò che attiene al mancato riconoscimento della invocata attenuante. La doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma 3 L.F., non appare manifestamente infondata, in considerazione della deduzione difensiva circa la breve durata del periodo in cui l'imputata aveva ricoperto la carica di amministratrice della fallita alla quale la Corte territoriale in sostanza non ha fornito risposta, limitandosi, al fine di giustificare la decisione adottata a riprodurre il testo della norma incriminatrice speciale.

Sul punto questa Corte regolatrice ha costantemente opinato che l'attenuante in parola potrà ritenersi configurata non solo sulla base della valutazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, rilevando altresì le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari, l'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché l'incidenza che la condotta illecita abbia avuto un danno derivato alla massa dei creditori (si veda: Sez. 5, 29.01.2016, n. 20695, Rv. 267147). La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato,i1 cui termine si è compiuto dopo lì emissione della sentenza di appello, del resto evidenziata anche nella memoria della difesa.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Dr Eduardo de Gregorio Dott. Vessichelli g 'DE