Ordinanza — n. 31099/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 MIRABELLA PAOLO ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/10/1986 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati MIRABELLA GAETANO e MIRABELLA PAOLO ALESSANDRO alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per la ritenuta violazione degli artt. 110, 624 e 625 n. 4 c.p. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando con un unico motivo la violazione l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625 n. 4 c.p. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando con un unico motivo la violazione l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIRABELLA GAETANO nato a ENNA il 08/02/1955 MIRABELLA PAOLO ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/10/1986 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati MIRABELLA GAETANO e MIRABELLA PAOLO ALESSANDRO alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per la ritenuta violazione degli artt. 110, 624 e 625 n. 4 c.p. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando con un unico motivo la violazione l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorswe inammissibile. tOrti&-b-0 Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed l ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM ; Dichiara inammissibild i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore i O ' T' A T/ R Il Presidente 2021 Dr Eduardo de Gretio