Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31098/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31098/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31098/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELI SALVATORE nato a NAPOLI il 06/02/1974 avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI Gato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa nei confronti di D'ANGELI Salvatore per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto si sarebbe trattato di furto tentato anziché consumato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p; Ordinanza — n. 31098/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa nei confronti di D'ANGELI Salvatore per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto si sarebbe trattato di furto tentato anziché consumato.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi revisione della sentenza penale furto aggravato alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELI SALVATORE nato a NAPOLI il 06/02/1974 avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI Gato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa nei confronti di D'ANGELI Salvatore per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto si sarebbe trattato di furto tentato anziché consumato.

Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estens re I Presidente Dr Eduardo de Gr go