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Ordinanza — n. 31097/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31097/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31097/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GENNARO nato a NAPOLI il 17/09/1980 avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato RUSSO Gennaro alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di detenzione di monete false. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando quattro motivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31097/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento della pena per la recidiva. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. per non avere la corte territoriale dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Con il terzo motivo lamenta insufficienza della motivazione, per non avere il giudice esplicitato i criteri posti a fondamento del suo convincimento. Con il quarto motivo lamenta nullità della sentenza per carenza, manifesta illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Parole chiave

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motivi di cassazione cosa generica pluralità di motivazioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali falsificazione di monete motivi validi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GENNARO nato a NAPOLI il 17/09/1980 avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato RUSSO Gennaro alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di detenzione di monete false. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento della pena per la recidiva. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. per non avere la corte territoriale dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Con il terzo motivo lamenta insufficienza della motivazione, per non avere il giudice esplicitato i criteri posti a fondamento del suo convincimento. Con il quarto motivo lamenta nullità della sentenza per carenza, manifesta illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente si limita a dolersi del provvedimento impugnato attraverso il semplice richiamo a massime giurisprudenziali e a mere formule di stile, prive di qualsiasi attinenza alle argomentazioni della Corte territoriale. Occorre ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale/ valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo