Italian Court dismisses appeals for lack of admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible de plano. The defendants argued against a first-instance sentence imposing prison terms and fines for multiple criminal offenses. The court ruled that the appeals failed to cite any of the specific grounds permitted by law for challenging a judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against judgments are strictly limited to specific grounds including the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Ct., sui ricorsi proposti da: CRISTOFOR VIGILENTA nato il 15/12/1991 DINU IULIAN LEONARD nato il 30/09/1988 avverso la sentenza del 17/08/2018 del TRIBUNALE di ROMAai udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa a CRISTOFOR Vigilenta e di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa a DINU Iulian Leonard per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 624 e 625 n. 4 c.p..
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore lamentando vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti al di fuori dei motivi consentiti dalla legge, secondo quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., così come modificato dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, il quale prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati de plano inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Pr ident Dr Eduaryzit) e Gregari r