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Ordinanza — n. 31095/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31095/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31095/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLALE° GIANLUIGI nato a CATANIA il 26/05/1979 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato COLALE° Gianluigi alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 482 c.p, art. 476 c.p; Ordinanza — n. 31095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 482 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsa testimonianza uso di false generalità falsificazione dei pesi e delle misure esame grafologico falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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art. 482 c.p
art. 476 c.p
in relazione all'art. 476 c.p..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLALE° GIANLUIGI nato a CATANIA il 26/05/1979 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato COLALE° Gianluigi alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto generico nonché reiterativo delle doglianze formulate con l'atto di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. In particolare, in merito alla mancata disposizione della perizia calligrafica, si spiega in sentenza che l'imputato è stato l'unico soggetto ad aver sbrigato la pratica della Graziani. Inoltre, come affermato da questo Supremo Collegio, In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario (Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269908 - 01).

Per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu li ed al versamento della somma di tremila euro a favore della