Italian court dismisses appeals for theft of electricity as inadmissible due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against their conviction for aggravated theft of electricity inadmissible. The defendants argued that the evidence lacked specificity regarding the actual theft and that the aggravating circumstance of using a fraudulent means was improperly applied. The court rejected these claims because the arguments merely repeated previously rejected grounds without addressing the specific factual findings of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.; Art. 625 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 591 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds that merely reiterate previously rejected arguments are inadmissible under criminal procedure law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGNELLO ANTONINO nato a ESSKINGER AM NECKAR( GERMANIA) il 09/08/1976 CRAPANZANO ANGELO SALVATORE nato a BARRAFRANCA il 14/01/1964 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati AGNELLO Antonino e CRAPANZANO Angelo Salvatore alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa ciascuno per il reato di furto aggravato di energia elettrica, con concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e con il beneficio della sospensione condizionale della pena per entrambi.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 625 comma 2 c.p., in quanto mancherebbe la prova della concreta sottrazione di corrente elettrica. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento ed alla conseguente mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p..
I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod, proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la assoluta sproporzione tra i consumi censiti e pagati dagli imputati e le stime dei consumi di un locale aperto al pubblico e, di conseguenza, il fatto che l'allaccio fosse sicuramente funzionante nonché attivabile agevolmente. Con tali argomentazioni i ricorrenti non si sono minimamente confrontati limitandosi a riformulare le doglianze già vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale.
Altrettanto inammissibile è il secondo motivo. I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questo Supremo Collegio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, Sentenza n. 5055 del 23/09/2019 Ud. (dep. 06/02/2020) Rv. 278307 - 01). Inoltre, l'aggravante è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare„ ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, Sentenza n. 5973 del 05/02/2020 Ud. (dep. 17/02/2020) Rv. 278438 - 01).
Incensurabile, dunque, la motivazione dei giudici di appello. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consiglier