Ordinanza — n. 31092/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIANA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 18/11/1960 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Marsala che dichiarava responsabile VAIANA Giuseppe dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia proponeva appello l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta la mancata disposizione della richiesta di prova in ordine all'assunzione di informazioni per corroborare la buona fede di Vaiana e la sua estraneità ai fatti. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIANA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 18/11/1960 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Marsala che dichiarava responsabile VAIANA Giuseppe dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta la mancata disposizione della richiesta di prova in ordine all'assunzione di informazioni per corroborare la buona fede di Vaiana e la sua estraneità ai fatti. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nello specifico, in riferimento al primo motivo la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente argomentato in ordine alla richiesta istruttoria ritenendola irrilevante e adducendo, a fondamento del proprio convincimento, le dichiarazioni rese dallo stesso imputato - che ha affermato di aver ereditato dal padre l'immobile interessato- e le risultanze in atti relative al periodo in cui si è verificato l'anomalo calo dei consumi. Logica e non contraddittoria è l'argomentazione della Corte di Appello in riferimento alla seconda censura articolata dall'odierno ricorrente.
Il mancato riconoscimento dell'attenuante, infatti, si giustifica in quanto il risarcimento è stato parziale e limitato al solo fornitore Enel. Giova richiamare, a tal proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui: "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui ail'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa" (cfr. sent. n. 51192/2019).
PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estenso