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Sentenza — n. 31091/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31091/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31091/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO ANTONIO nato a CONFLENTI il 10/05/1965 avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; A E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino - a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, riformava in parte la sentenza del Tribunale di Novara che dichiarava responsabile GALLO Antonio per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Tecnoclean s.r.l. fallita nel corso del 2006 e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. La Corte territoriale dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. perché estinto per prescrizione e, ritenuta la continuazione fra i reati ascrittigli e quelli giudicati con sentenza del Tribunale, divenuta irrevocabile, rideterminava la pena in anni 5 e mesi 2 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 367 c.p, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31091/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, il riferimento è al mancato riconoscimento della circostanza attentuante e quindi al trattamento sanzionatorio principale. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie riduzione della pena sanzione internazionale sanzione disciplinare dell'avvocato pena convenzionale pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 367 c.p
La Corte territoriale dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p.
art. 133 cod. pen
222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO ANTONIO nato a CONFLENTI il 10/05/1965 avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; A

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino - a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, riformava in parte la sentenza del Tribunale di Novara che dichiarava responsabile GALLO Antonio per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Tecnoclean s.r.l. fallita nel corso del 2006 e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. La Corte territoriale dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. perché estinto per prescrizione e, ritenuta la continuazione fra i reati ascrittigli e quelli giudicati con sentenza del Tribunale, divenuta irrevocabile, rideterminava la pena in anni 5 e mesi 2 di reclusione.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con unico motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile e tuttavia occorre annullare con rinvio la sentenza impugnata riguardo alla statuizione sulle pene accessorie ex art 216 ultimo comma Legge Fallimentare. Quanto al motivo di ricorso, giova rammentare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 2591.42), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Sebbene una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti valorizzando plurimi elementi, la scelta dei quali rientra nella discrezionalità del giudice medesimo e per tale motivo non censurabili in sede di legittimità.

A questo punto il Collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». • Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente Suraci ed altri per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, il riferimento è al mancato riconoscimento della circostanza attentuante e quindi al trattamento sanzionatorio principale. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp.

Il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere relatore Il Presidente _DEPO