Ordinanza — n. 31090/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLERI ANGELO nato a ENNA il 14/04/1966 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di CANCILLERI Angelo, con la quale lo dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 8 c.p. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è inammissibile in quanto, oltre a sostanziarsi in una censura in punto di fatto, è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLERI ANGELO nato a ENNA il 14/04/1966 avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di CANCILLERI Angelo, con la quale lo dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 8 c.p. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso la pronuncia di secondo grado, proponeva ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi e lamentando omessa motivazione con riguardo al reale responsabile e violazione della legge regionale Sicialina n. 19/2015. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Nello specifico, la Corte territoriale ha dato conto delle risultanze probatorie dalle quali evincere il responsabile nella persona dell'odierno ricorrente, argomentando logicamente e compiutamente sul punto.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto, oltre a sostanziarsi in una censura in punto di fatto, è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i proprio sindacato. Più nello specifico, avrebbe dovuto il ricorrente rendere noti gli elementi addotti dinanzi ai giudici di merito, e da questi non considerati, che avrebbero portato ad accertare se le acque oggetto dell'illecito fossero convogliate nell'acquedotto comunale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo De Gregorio Do . Mar a Vessiche