Ordinanza — n. 31089/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO GIOVANNI nato a PESCARA il 28/08/1986 avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto, da CELENTANO Giovanni, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 624 c.p., 625 n.2 c.p. e 99 c.p. e, valutate le circostanze attenuanti generiche equiv&enti alla contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore e articola due motivi di ricorso con i quali lamenta vizi motivazionali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 c.p; Ordinanza — n. 31089/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81 c.p., 624 c.p., 625 n.2 c.p. e 99 c.p. e, valutate le circostanze attenuanti generiche equiv&enti alla contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore e articola due motivi di ricorso con i quali lamenta vizi motivazionali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO GIOVANNI nato a PESCARA il 28/08/1986 avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto, da CELENTANO Giovanni, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo dichiarava responsabile dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 624 c.p., 625 n.2 c.p. e 99 c.p. e, valutate le circostanze attenuanti generiche equiv&enti alla contestata recidiva, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore e articola due motivi di ricorso con i quali lamenta vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile. Secondo l'orientamento di questa Corte: "Quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti "ex tunc" (Sentenza n. 1270 del 24/10/2017). Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per cui l'atto di appello avrebbe dovuto considerarsi tempestivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere relatore Il P eside e Eduardo De Gregorio Dott la Vessichelli