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Ordinanza — n. 31088/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of appellate grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31088/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the appellate court's partial reform of his criminal conviction. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances, but the court held that such factual reassessment is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the grievances lacked the specific procedural requirements for admissibility at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the court of first instance or second instance, and appeals must be raised as grounds of appeal to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited appellate grounds requirement mitigating circumstances assessment procedural defect dismissal aggravamento della pena inutilizzabilità delle prove illecite furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
Art. 62 n.4 c.p.
La Corte territoriale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in regime di prevalenza, unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 624 c.p.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI ROBERTO nato a PESCARA il 01/08/1975 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara che dichiarava RICCI Roberto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di giustizia di sei mesi di reclusione ed euro 154 di multa.

La Corte territoriale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in regime di prevalenza, unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa. Avverso tale pronuncia, presentava ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi e lamentando un difetto motivazionale, rispettivamente, in ordine all'affermata responsabilità e all'aggravante di cui all'ari:. 625 n.2 c.p. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Nello specifico, il ricorrente cerca di mettere in dubbio l'effettiva responsabilità dell'imputato poichè la prova valorizzata dai giudici di merito sarebbe stata la testimonianza della persona offesa.

Si rammenta che è stato precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere este