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Ordinanza — n. 31087/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31087/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31087/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVULLI GABRIELE nato a PESCARA il 20/07/1980 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello dell'Aquila confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Pescara, che dichiarava CAVULLI Gabriele responsabile dei reati di cui agli artt. 99, 582,585 c.p. (in riferimento all'art. 577 e 61 n.1 c.p.) e art. 61 n. 11 quinques c.p. (capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.), in continuazione, e lo condannava, tenuto conto della recidiva e della diminuzione del rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno di euro cinquemila in favore della parte civile Di Muzio Valentina.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31087/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena conqrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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divieto di molestie trattamento crudele e degradante uso del telefono cellulare alla guida accuse di abuso censura formulata in modo carente contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVULLI GABRIELE nato a PESCARA il 20/07/1980 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello dell'Aquila confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Pescara, che dichiarava CAVULLI Gabriele responsabile dei reati di cui agli artt. 99, 582,585 c.p. (in riferimento all'art. 577 e 61 n.1 c.p.) e art. 61 n. 11 quinques c.p. (capo 1, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.), in continuazione, e lo condannava, tenuto conto della recidiva e della diminuzione del rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno di euro cinquemila in favore della parte civile Di Muzio Valentina.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta 1. l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.1, disattendendo il giudice di merito sul punto la giurisprudenza di questa Corte 2. l'eccessiva sproporzione della pena rispetto alle lesioni riportate dalla persona offesa. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, il ricorrente ha fatto menzione della giurisprudenza di questa Corte di cui, tuttavia, la Corte territoriale ha fatto buon governo, avendo adeguatamente motivato in ordine alla lievità, banalità e sproporzione del motivo - costituito dall'utilizzo del cellulare e dall'accesso a facebook- da cui è scaturita la condotta violenta rispetto alla gravità del reato ( cfr. pag. 4 della sentenza). Il secondo motivo è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena conqrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Preside