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Ordinanza — n. 31086/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31086/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BARBARA GIUSEPPE nato a ERICE il 21/11/1977 nel procedimento a carico di: MICELI ASSUNTA nato a ERICE il 12/11/1970 avverso la sentenza del 22/01/2019 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trapani, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trapani, ha assolto MICELI Assunta dal reato p.e p. dall'art. 612, co. 1, c.p. perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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artt. 612 c.p, art. 612 c.p; Ordinanza — n. 31086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dall'art. 612, co. 1, c.p. perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale minaccia contro le autorità assenza di persecuzione misura di contenzione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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artt. 612 c.p
Avverso il provvedimento la parte civile BARBARA Giuseppe ha proposto ricorso tramite il difensore, articolando un motivo: l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 612 c.p.
art. 612 c.p
Nel caso di specie, infatti, la motivazione addotta dal Giudice di seconde cure, in base alla quale dall'interpretazione del significato della frase incriminata non può evincersi la sussistenza di un male ingiustamente minacciato, che risulta essere elemento imprescindibile richiesto ex art. 612 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BARBARA GIUSEPPE nato a ERICE il 21/11/1977 nel procedimento a carico di: MICELI ASSUNTA nato a ERICE il 12/11/1970 avverso la sentenza del 22/01/2019 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trapani, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trapani, ha assolto MICELI Assunta dal reato p.e p. dall'art. 612, co. 1, c.p. perché il fatto non sussiste.

Avverso il provvedimento la parte civile BARBARA Giuseppe ha proposto ricorso tramite il difensore, articolando un motivo: l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 612 c.p. e 125 c.p.p. e, in particolare, la carenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. B) e E) c.p.p. In specie, il ricorrente ritiene che le considerazioni svolte non siano idonee a dimostrare l'insussistenza del fatto addebitato, poiché non si terrebbe in debita considerazione l'astratta capacità di coartare la psiche della vittima tramite il ricorso a talune espressioni pronunciate dall'imputata, qui proferite nei confronti di qualcuno che già è stato condannato per iniziativa del medesimo soggetto intimidatore.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4» 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, infatti, la motivazione addotta dal Giudice di seconde cure, in base alla quale dall'interpretazione del significato della frase incriminata non può evincersi la sussistenza di un male ingiustamente minacciato, che risulta essere elemento imprescindibile richiesto ex art. 612 c.p. per la configurabilità del reato, é da ritenere corretta. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore 021 Il Preside