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Ordinanza — n. 31085/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31085/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTELLARO VINCENZO nato a LAGONEGRO il 31/03/1972 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRETTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato SCOTELLARO Vincenzo alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui agli artt. 81, 582, 585, 612, comma 2 c.p. commesso nei confronti di Montesano Biagio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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trauma alla mano lesioni personali lesione al piede momento del reato lesioni conseguenti attendibilità dei testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTELLARO VINCENZO nato a LAGONEGRO il 31/03/1972 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRETTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato SCOTELLARO Vincenzo alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui agli artt. 81, 582, 585, 612, comma 2 c.p. commesso nei confronti di Montesano Biagio.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa ed alla credibilità dei contenuti accusatori. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per omessa considerazione delle doglianze proposte con l'atto di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Con il terzo motivo si duole di vizio di motivazione per omessa considerazione delle doglianze proposte con l'atto di appello in ordine alla cronologia degli eventi riferita dalla persona offesa.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente versato dn fatto, nonché meramente reiterativo delle doglianze formulate con l'atto di appello. Le censure aspirano, infatti, ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, il ricorrente non si è confrontato con la parte della motivazione in cui la Corte territoriale ha affermato che la censura relativa allo strumento usato dall'imputato è del tutto formalistica, sia per l'impossibilità di esigere una precisione terminologica da una persona non esperta del settore sia per il fatto che, a causa della concitazione del momento, la p.o. non abbia posto attenzione all'oggetto e alla sua collocazione.

Tali argomentazioni, assolutamente logiche e coerenti, non sono state affatto affrontate dall'imputato con l'atto di ricorso. Altrettanto deve dirsi per le ulteriori censure. Occorre, infatti, ribadire che la novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei -Y motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduar