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Sentenza — n. 31083/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31083/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LICCIANI LUCA nato a FIRENZE il 24/10/1972 CLECIA VIEIRA SILVA SANTOS nato il 02/11/1979 avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 624, 625 n 7 in relazione a cose esposte alla pubblica fede.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n 7 in relazione a cose esposte alla pubblica fede.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere azione penale privata furto di lieve entità principio di pubblicità reati contro il patrimonio minaccia alla sicurezza pubblica
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LICCIANI LUCA nato a FIRENZE il 24/10/1972 CLECIA VIEIRA SILVA SANTOS nato il 02/11/1979 avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 624, 625 n 7 in relazione a cose esposte alla pubblica fede.

Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore, lamentando, col primo motivo, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 625 nr 7 cp e, col secondo motivo, l'errata applicazione di legge quanto alle circostanze aggravanti ed attenuanti. La difesa ha eccepito, altresì, anche con motivi aggiunti, la prescrizione del reato, commesso il 20 Aprile 2011, dopo la sentenza di appello. La doglianza riguardante il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non appare manifestamente infondata, in considerazione delle connotazioni fattuali della palestra ove si consumò il furto, che emergono dalla sentenza impugnata e dall'atto di ricorso.

Risulta, infatti, che si trattava di una struttura privata accessibile ad un numero limitato di persone, previa iscrizione e pagamento di un biglietto di ingresso e che gli oggetti derubati erano custoditi all'interno di armadietti in disponibilità dei frequentatori e muniti di chiavi, ma che nel caso concreto non erano chiusi. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato,il cui termine si è compiuto dopo l'emissione della sentenza di appello, come del resto evidenziato anche dalla difesa.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Pr idente Dr Eduardo de Gregorio Dott.s ria ssic