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Ordinanza — n. 31082/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31082/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31082/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA CL P2-CW-2(2 sul ricorso proposto da: ABDI YASSINE nato il 11/05/1998 avverso la sentenza del 14/02/2019 del TRIBUNALE di PERUGIAat-cr3977tscrerl+e-r, udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, riconosceva la responsabilità penale di ABDI Yassine per i reati di cui agli artt. 61 n.5, 624, 625 n.ri 2) e 3), con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale ex art. 99 co.1 e 2 n.ri 1), 2) e 4), e lo condannava, rideterminando complessivamente la pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati, aumentandola per la continuazione con i reati ascrittigli con la sentenza nr. 2059/2018 del GIP del Tribunale di Perugia, ridotta per il rito, alla pena finale e complessiva concordata di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, revocava la misura cautelare della custodia in carcere e ordinava la confisca di tutti i beni in sequestro, a condizione che gli stessi non siano sottoposti a vincoli reali nell'ambito di altri procedimenti nei confronti del medesimo imputato.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 31082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020; Sentenza n. 4727 del 11/01/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio motivazionale della sentenza impugnata in riferimento alla mancata esclusione della non colpevolezza. La censura, oltre a palesarsi generica, non rientra nei casi tassativamente indicati dalla legge che possono fondare l'impugnazione, in sede di legittimità, di una sentenza resa all'esito di un giudizio di patteggiamento.

Parole chiave

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motivi di cassazione assenza di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento penale licenziamento per furto perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, articolando un motivo dì ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA CL P2-CW-2(2 sul ricorso proposto da: ABDI YASSINE nato il 11/05/1998 avverso la sentenza del 14/02/2019 del TRIBUNALE di PERUGIAat-cr3977tscrerl+e-r, udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, riconosceva la responsabilità penale di ABDI Yassine per i reati di cui agli artt. 61 n.5, 624, 625 n.ri 2) e 3), con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale ex art. 99 co.1 e 2 n.ri 1), 2) e 4), e lo condannava, rideterminando complessivamente la pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati, aumentandola per la continuazione con i reati ascrittigli con la sentenza nr. 2059/2018 del GIP del Tribunale di Perugia, ridotta per il rito, alla pena finale e complessiva concordata di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, revocava la misura cautelare della custodia in carcere e ordinava la confisca di tutti i beni in sequestro, a condizione che gli stessi non siano sottoposti a vincoli reali nell'ambito di altri procedimenti nei confronti del medesimo imputato.

Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, articolando un motivo dì ricorso, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in ordine alla colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. È principio costante di questa Suprema Corte che: "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate" (Sentenza n. 1032 del 07/11/2019;

Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020; Sentenza n. 4727 del 11/01/2018). Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio motivazionale della sentenza impugnata in riferimento alla mancata esclusione della non colpevolezza. La censura, oltre a palesarsi generica, non rientra nei casi tassativamente indicati dalla legge che possono fondare l'impugnazione, in sede di legittimità, di una sentenza resa all'esito di un giudizio di patteggiamento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduar o De Gregor Dott. a a