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Ordinanza — n. 31081/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31081/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31081/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NUCCITELLI ELSA nato a POPOLI il 21/07/1985 DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara che, qualificato il fatto, dichiarava DI ROCCO Sonia e NUCCITELLI Elsa e DI ROCCO Giulia responsabili del reato d cui agli artt. 56, 624 e 625 n.5 c.p., riconosciuta l'equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p., e le condannava a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa ciascuno.

Regesto Legislator

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art. 56 comma 3 c.p, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31081/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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licenziamento per furto tentato furto furto per mestiere confisca dei proventi di reato difesa contro le pratiche commerciali illecite furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 56 comma 3 c.p
Nucciatelli articola un motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione dell'art. 56 comma 3 c.p., non avendo il giudice di merito riconosciuto la desistenza volontaria.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NUCCITELLI ELSA nato a POPOLI il 21/07/1985 DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara che, qualificato il fatto, dichiarava DI ROCCO Sonia e NUCCITELLI Elsa e DI ROCCO Giulia responsabili del reato d cui agli artt. 56, 624 e 625 n.5 c.p., riconosciuta l'equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 625 n.5 c.p., e le condannava a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa ciascuno.

Pena sospesa per Di Rocco Sonia Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione le imputate per il tramite del difensore di fiducia. Nucciatelli articola un motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione dell'art. 56 comma 3 c.p., non avendo il giudice di merito riconosciuto la desistenza volontaria. Di Rocco Giulia articola due motivi di ricorso con i quali lamenta, da un lato, l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità della stessa e, dall'altro, l'erronea quantificazione della pena, non avendo il giudice di merito fatto buon governo dei criteri valutativi di cui all'art.133 c.p. I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso di Nucciatelli è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, la Corte territoriale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla desistenza volontaria, non ritenendola configurabile essendosi le imputate disfatte della merce sottratta perché fermate dagli addetti alla sicurezza. Il ricorso di Di Rocco in ordine al primo motivo è inammissibile perché generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia . ;... o e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso di Di Rocco in ordine al secondo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 Il Consigliere estensor