Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the cited criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his criticism of the lower court's reasoning. Although the appellant argued that the trial court's evaluation of a witness's statement was contradictory, he did not identify the specific facts or logical gaps in the original decision. Consequently, the court could not exercise its supervisory power without the necessary details to assess the merits of the complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements constituting the grounds for criticism, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO GIUSEPPE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/03/1976 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Campobasso accoglieva l'appello proposto dal PM avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che pronunciava assoluzione dal reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p. a favore di SABATINO Giuseppe. La Corte Territoriale, in riforma della sentenza di primo gr ado , dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e, riconosciute le attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione Sabatino per il tramite del difensore di fiducia, articolando un motivo di ricorso con il quale lamenta la mancanza/contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché è impedito a questa Corte cogliere le argomentazioni critiche poste a base della decisione impugnata. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nello specifico, la Corte territoriale dà conto della dichiarazione resa dal teste valutandola irrilevante in quanto generica ( cfr. pag. 3 della sentenza). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 ) D E P CA TATA Il Consigliere estensore LLERIA Il Presidente Eduaré De Greg