Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissibility of factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and related offenses. The appellant argued that the appellate court's reasoning regarding the lack of voluntary surrender and the sentencing was contradictory and illogical. The court rejected these claims, emphasizing that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, limiting its review to legal errors and logical inconsistencies in sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPA RICCARDO nato a GAVARDO il 11/07/1971 avverso la sentenza del 21/11/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO D'E GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale monocratico di Brescia, riqualificando l'imputazione, dichiarava CAPPA Riccardo responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624 e 61 n. 2, 614 c.p. in continuazione, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Avverso tale sentenza, interponeva appello Cappa. La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva Cappa dal reato di cui all'art. 614 c.p. perché il fatto non sussiste e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., confermava nel resto l'imputazione di cui agli artt. 56-624 c.p., rideterminando la pena in mesi sei di reclusione e euro 140,00 di multa. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso e lamentando la contraddittorietà e illogicità della motivazione tanto in ordine alla configurabilità del tentativo quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Con la prima censura, il ricorrente aspira ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede, stante la prospettazione nel ricorso di una ricostruzione alternativa a quella cui sono giunti i giudici di merito. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. È stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del-7 _ v 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della desistenza poiché l'odierno ricorrente ha realizzato un tentativo di furto, non integrandosi la diminuente del recesso attivo in quanto la condotta è stata interrotta su intervento della persona offesa. Con riferimento al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, sufficiente e non illogica è la motivazione della Corte territoriale. A tal proposito si rammenta che, essendo la mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), è valutazione di merito individuare gli elementi favorevoli o sfavorevoli alle parti e, a tal fine, ritenuti decisivi.
Per quanto concerne, invece, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò c:he — nel caso di specie — non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Ry. 245596).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato nammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.04.2021 DEPO TATA IN CA LERIA Il Consigl