Ordinanza — n. 31075/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CUTELLE' VINCENZO nel procedimento a carico di: GENTILE GIANVITO nato a CONVERSANO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14978_2021 RG ORDINANZA
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CUTELLE' VINCENZO nel procedimento a carico di: GENTILE GIANVITO nato a CONVERSANO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14978_2021 RG ORDINANZA
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CUTELLE' VINCENZO nel procedimento a carico di: GENTILE GIANVITO nato a CONVERSANO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14978_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Cutillè Vincenzo, parte civile, a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che confermava la assoluzione di Gentile Gianvito per il reato di calunnia; letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché il primo motivo è manifestamente infondato in quanto alle date condizioni non sussisteva alcun obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ed il secondo motivo invoca, peraltro con argomentazioni generiche, una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce1ssuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 81 glio 021 Il Consigliee stensore il Presi