Ordinanza — n. 31071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYKA3 SELMAN nato il 18/08/1976 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14716_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Zykaj Selman a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando le medesime censure di fatto già proposte con l'impugnazione di merito richiedendo una ulteriore e diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede dì legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYKA3 SELMAN nato il 18/08/1976 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14716_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Zykaj Selman a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che Io condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando le medesime censure di fatto già proposte con l'impugnazione di merito richiedendo una ulteriore e diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede dì legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc suali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8l 21 Il Consiglier stensore il Presi ente DEPOSITAT:\