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Ordinanza — n. 31066/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31066/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31066/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ANTONINO nato a ERICE il 18/02/1978 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14624_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Taormina Antonino a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 348 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - i primi due motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già chiaramente esposte sulle analoghe questioni dalla Corte di appello; il ricorso, del resto, si limita a ripetere le proprie tesi; - il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la valutazione della Corte di appello che correttamente ha ritenuto la condotta abituale ai fini del diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 31066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 348 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - i primi due motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già chiaramente esposte sulle analoghe questioni dalla Corte di appello; il ricorso, del resto, si limita a ripetere le proprie tesi; - il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la valutazione della Corte di appello che correttamente ha ritenuto la condotta abituale ai fini del diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione persecuzione dei Tamil decisione incidentale impugnabile procedura di annullamento luogo del reato circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ANTONINO nato a ERICE il 18/02/1978 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14624_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Taormina Antonino a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 348 cp rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, - i primi due motivi sono manifestamente infondati per le ragioni già chiaramente esposte sulle analoghe questioni dalla Corte di appello; il ricorso, del resto, si limita a ripetere le proprie tesi; - il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la valutazione della Corte di appello che correttamente ha ritenuto la condotta abituale ai fini del diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen.

Ed integra un motivo non ammesso nella parte in cui richiede una nuova valutazione in merito al riguardo; - il quarto motivo è inammissibile contestando valutazioni in fatto del giudice di appello, che, per quanto in sintesi, ha dato adeguata risposta; Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam issibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi4ali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 lug