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Ordinanza — n. 31065/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31065/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31065/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MARIA AURORA nato a CESENA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Con igliere PIERLUIGI DI STEFANO; [14621_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Campanella Maria Aurora a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, vi è motivazione ben specifica e plausibile, sia in ordine al diniego della case non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen. Che quanto alla applicazione in concreto della recidiva. Né, ovviamente, in questa fase può ripetersi la valutazione di merito, come pur sembra richiedere la parte Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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articolo 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Che quanto alla applicazione in concreto della recidiva. Né, ovviamente, in questa fase può ripetersi la valutazione di merito, come pur sembra richiedere la parte Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena pentito scemata imputabilità difetto di motivazione punibilità

Disposizioni normative citate

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articolo 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA MARIA AURORA nato a CESENA il 16/02/1998 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Con igliere PIERLUIGI DI STEFANO; [14621_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Campanella Maria Aurora a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, vi è motivazione ben specifica e plausibile, sia in ordine al diniego della case non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen. Che quanto alla applicazione in concreto della recidiva. Né, ovviamente, in questa fase può ripetersi la valutazione di merito, come pur sembra richiedere la parte Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 luglio '2, 1 Il Consigliere esten il