Ordinanza — n. 31063/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARIA MANUELA nato a GENOVA il 22/12/1990 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14573_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bonaria Manuela a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in ordine all'errore materiale del capo di imputazione, deduzioni che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quanto alla inconsistenza di tale errore, prontamente rettificato non risultando alcun limite al corretto esercizio del diritto di difesa. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARIA MANUELA nato a GENOVA il 22/12/1990 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14573_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bonaria Manuela a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche in ordine all'errore materiale del capo di imputazione, deduzioni che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quanto alla inconsistenza di tale errore, prontamente rettificato non risultando alcun limite al corretto esercizio del diritto di difesa. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara ina missibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il a/luglio 2021 I