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Ordinanza — n. 31062/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments differ from those allowed by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31062/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by RKHALIF MBAYE inadmissible due to a lack of admissibility. The appellant argued for a re-evaluation of facts and evidence regarding charges of resisting a public official, but the court found these arguments differed from those permitted in a cassation proceeding. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the arguments presented differ from those allowed by law, particularly when they propose factual censure aimed at a different evaluation of evidence already assessed by the first judge.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal resisting public official cassation procedure limits factual re-evaluation barred procedural costs award censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RKHALIF MBAYE nato il 17/01/1997 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 14572_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Rkhalif Mbaye a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8 lugliy3 2321 Il Co