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Ordinanza — n. 31061/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Palazzolo Fabio against the Palermo Tribunal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued flaws in the court's reasoning regarding criminal responsibility and sentence proportionality, but the court found these grounds did not meet the specific requirements for admissibility under Article 448, paragraph 2bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay professional fees and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the reasoning on criminal responsibility or sentence proportionality are inadmissible unless they raise specific admissible grounds, allowing for immediate rejection without full examination.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal responsibility reasoning sentence proportionality challenge de plano rejection Italian criminal procedure ritardo ingiustificato decorrenza del termine produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO FABIO nato a PARTINICO il 05/10/1993 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di PALERMO1 dato avviso alle parti), udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 14526/21 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Palazzolo Fabio avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di resistenza a p.u. e altro ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro9iessuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il /7/2021 Il ConsiIière estensore il PresIZIen