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Ordinanza — n. 31060/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31060/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Hassan Issam Cui inadmissible de plano. The defendant personally submitted the request against the second-instance judgment rather than engaging a qualified defense attorney. Consequently, the court applied Article 610 of the Code of Criminal Procedure to reject the filing and imposed a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused instead of through a qualified defense attorney, warranting immediate rejection and a monetary sanction.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility qualified defense attorney requirement personal filing inadmissibility de plano rejection procedure procedural sanction fine domanda d'asilo di cittadino etiope domanda di revisione dell'asilo impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Hassan Issam avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di cui all'art. 336 cod. pen.
art 613 cod. proc. pen
e altro ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN ISSAM CUI 03LR2GE nato il 20/12/1982 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO_.,ft-Clà_to avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; All“3 RG. 452I21 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Hassan Issam avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e altro ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputato personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali i'della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 8/7/2021 /z